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I Marò del San Marco sono innocenti. I Fatti

I Marò del San Marco sono innocenti. I Fatti

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I due Marò del reggimento San Marco sono ancora in stato di fermo presso la stazione di polizia dello stato indiano del Kerala, ma oggi sono emersi fatti che scagionano di fatto i militari italiani.

La prima perizia balistica effettuata sul peschereccio colpito dalla raffica mortale per i due poveri pescatori ha evidenziato che i colpi sparati verso il piccolo natante provenivano da una imbarcazione della medesima altezza ( pochi metri, massimo quattro ) mentre il ponte della petroliera Enrica Lexie da dove i Marò avrebbero aperto il fuoco si trova a circa quaranta metri dal livello del mare. Già questo dovrebbe bastare a scagionare i due Marò del San Marco.

Oggi ( 29 febbraio ) in India la Perizia Balistica definitiva

Aggiornameto del 29 febbraio ore 14.00 GMT

Il tribunale competente della regione indiana del Kerala ha negato la presenza degli esperti del Ris dei Carabinieri come esperti di parte durante la perizia balistica che si sta svolgendo per comparare i proiettili trovati nei corpi delle vittime indiane con le armi sequestrate sulle petroliera Enrica Lexie.  

La notizia rinnova i timori che la giustizia indiana possa esprimere un giudizio non corretto sull’incidente occorso al di fuori delle acque territoriali indiane

Aggiornameto del 05 marzo ore 13.00 GMT

Per  i Marò del San Marco la situaizone si complica ulteriormente, è stato disposto il loro trasferimento nel carcere dello stato del Kerala, dove sono detenuti in condizioni terribili i detenuti comuni. Per i militari è stato richiesto un trattamento di riguardo che non li metta  a contatto con gli altri detenuti. La situazione comunque peggiora di ora in ora. La diplomazia italiana sembra smarrita, speriamo questa sia solo un’ impressione di questa agenzia e non la reale situaizone nel sub-continente indiano. I nostri analisti ritengono che senza una forte presa di posizione politica ed economica, con l’interessamento del Premier e del Presidente della Repubblica la giustizia indiana tratterrà i Marò fino al processo, con tutti i rischi di condanna associati a tale evento.

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Comment(2)

  1. Di quale 1a perizia balistica parla che possa avere scagionato i due fucilieri italiani che Lei chiama erroneamente “marò”? e dove sarebbe questa fantomatica “barca” da cui sarebbero invece partiti i colpi di arma da sparo? A nessuno risulta che ci sia stata una terza imbarcazione, anzi: risulta l’iscrizione decisa dal procuratore reggente Giancarlo Capaldo assieme ai titolari dell’inchiesta, i pm Francesco Scavo ed Elisabetta Ceniccola, ma non c’ è nessuna iscrizione contro “ignoti”. Inoltre cito il diritto internazionale marittimo e la 3a Convenzione del Mare: l’ UNCLOS ( Montego Bay, Giamaica 1982, la quale rimpiazza la precedente giurisdizione che prevedeva la “libertà di azione in acque internazionali” risalente al XVII secolo,( l’ Italia ha ratificato la convenzione a mezzo della legge del 2 dicembre 1994, n. 689). La giurisdizione prevede i seguenti chilometraggi in rapporto Stato costiero e mare: acque territoriali: 12 miglia, acque contigue: 12 miglia, acque di “Zona economica esclusiva: 200 miglia a partire dalla costa, la piattaforma continentale: oltre le 200 miglia ma entro le 350, sempre sotto la giurisdizione dello Stato costiero. Quindi, per l’ art. 57, si prevede che lo stato che ha la giurisdizione in materia di controversia sia l’ India, la quale per per l’ art. 56 ha, tra gli altri diritti, quello di sfruttamento esclusivo della pesca, oltrecché di ricerca scientifica, di costruire isole artificiali, di gestire energie rinnovabili, e, quindi, di sorvolare e navigare liberamente tutto questo territorio marino. Per l’ art. 27, si prevede che lo Stato che ha giurisdizione costiera, nel caso di reati provocati da Stati battenti altra bandiera, in nave mercantile, ha il potere di intervenire penalmente. Solo nel caso di navi da guerra ed in servizio governativo non commerciale, il procedimento giudiziario ricade sullo Stato che ha commesso il reato contestato ( artt. 95, 96). Il Tribunale di competenza si trova ad Amburgo. Nel caso di mancata conciliazione ( art. 284) tra le parti- Stati in causa per incidente, si deve ricorrere all’ istituto giuridico dell’ Arbitrato ( All. VII). Entrambe le parti, possono nominare un connazionale tra l’ elenco degli arbitri depositato nel registro delle Nazioni Unite. Ogni stato contraente la convenzione suddetta può nominare fino a cinque membri ( art. 2, allegato VII). L’ India deve nominare il proprio arbitro, dopo di ché sarà la volta dell’ Italia, che se entro 30 giorni dall’ inizio del procedimento non nomina nessuno, il Presidente del tribunale può nominare egli stesso l’ arbitro per l’ Italia, sia esso italiano o no ( art. 3, All. VII, commi a, b, c, d, e, f, g, h). Il giudizio finale dell’ Arbitrato è insindacabile.

  2. Articolo 27
    Giurisdizione penale a bordo di una nave straniera
    1. Lo Stato costiero non dovrebbe esercitare la propria giurisdizione penale a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, al fine di procedere ad arresti o condurre indagini connesse con reati commessi a bordo durante il passaggio, salvo nei seguenti casi:
    a) se le conseguenze del reato si estendono allo Stato costiero;
    b) se il reato è di natura tale da disturbare la pace del paese o il buon ordine nel mare territoriale;
    c) se l’intervento delle autorità locali è stato richiesto dal comandante della nave o da un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera della nave;
    oppure
    d) se tali misure sono necessarie per la repressione del traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope.
    2. Le disposizioni di cui sopra non invalidano il diritto dello Stato costiero di adottare le misure previste dalle proprie leggi per procedere ad arresti o indagini di bordo di navi straniere che transitano nel mare territoriale dopo aver lasciato le acque interne.
    3. Nei casi previsti ai numeri 1 e 2, lo Stato costiero informa, se il comandante della nave lo richiede, un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera prima di adottare qualsiasi misura, e facilita i contatti tra costoro e l’equipaggio della nave. In casi di emergenza tale notifica può essere comunicata mentre le misure sono in corso di esecuzione.
    4. Nel considerare l’opportunità e le modalità di un arresto, le autorità locali tengono in debito conto gli interessi della navigazione.
    5. Salvo quanto disposto alla Parte XII o in caso di violazione di leggi e regolamenti adottati conformemente alla Parte V, lo Stato costiero non può adottare alcuna misura a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, per procedere a un arresto o condurre indagini a seguito di reati commessi prima dell’ingresso della nave nel mare territoriale se questa, proveniente da un porto straniero, si limita ad attraversare il mare territoriale senza entrare nelle acque interne.

    Si parla di acque territoriali, non di zona economica esclusiva, dimentica poi un piccolo particolare i militari sono in servizio sotto l’egida delle nazioni unite e godono dell’immunità riservata alle truppe operanti su base ONU

    Punto 2 i fucilieri di Marina del Reggimento San Marco sono detti Maró, come i fucilieri del Serenissima sono detti Lagunari, di esempi posso farne altri dieci se vuole.

    Punto 3 l’articolo parla della perizia balistica svolta sul peschereccio.

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