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Poteri emergenziali nel sistema francese: stato d’urgenza, stato d’assedio, poteri presidenziali eccezionali

Il Primo ministro francese Manuel Valls ha dichiarato che “sarà senza dubbio necessario prendere nuove misure per rispondere alla minaccia terrorista”. La Francia dispone di numerosi strumenti legali per affrontare il terrorismo e una crisi di sicurezza di vaste proporzioni come quella di Parigi. È già in vigore il Plan Vigipirate, un dispositivo di sicurezza più volte riformato, dal 2014 prevede solo due livelli: Vigilanza e Allerta attentato. È in vigore anche la legge 2012-1432 relativa alla sicurezza e lotta al terrorismo, che rinforza le disposizioni penali per prevenire crimini terroristi.
Il governo francese ha a disposizione, in caso di escalation, una serie di strumenti previsti dall’ordinamento. Si tratta in primo luogo della legge 55-385 sullo Stato d’urgenza. Deve essere dichiarato dal Consiglio dei ministri e ha come precondizione “l’imminente pericolo di attentati gravi all’ordine pubblico o avvenimenti che per la loro natura o gravità presentano il carattere di pubblica calamità”. La dichiarazione dello Stato d’urgenza conferisce poteri eccezionali al Ministero dell’Interno e ai prefetti in materia di ordine pubblico e coprifuoco: divieto di circolazione di persone e veicoli; istituzione di zone di protezione e sicurezza; interdizione dal territorio di chiunque ostacoli l’azione dell’autorità; assegnazione di un’altra residenza. Inoltre il Ministero dell’Interno può ordinare la chiusura temporanea di locali pubblici di ogni genere e interdire, a titolo generale o particolare, riunioni tese a provocare o sostenere i disordini. Può ordinare la consegna da parte dei privati di alcune categorie di armi, conferire alle autorità amministrative il potere di perquisizione domiciliare diurna e notturna senza previa autorizzazione giudiziaria. Può infine prendere misure per il controllo della stampa e delle telecomunicazioni nella zona designata. Sino ad ora, lo Stato d’urgenza è stato applicato prevalentemente all’Algeria e alle rivolte nelle banlieues del 2005.
Le altre disposizioni per uno stato di emergenza sono l’articolo 36 della Costituzione francese sullo Stato d’assedio ed il celebre articolo 16 sui poteri eccezionali del Presidente della Repubblica. Lo Stato d’assedio è uno dei sette regimi giuridici di difesa d’applicazione eccezionale contenuti nel Code de la Defense, viene decretato dal Consiglio dei ministri e non può essere prorogato oltre dodici giorni senza autorizzazione del Parlamento. Conferisce poteri di polizia all’autorità militare, estende i normali poteri di polizia e crea giurisdizioni militari. È applicabile ad una sola porzione di territorio, ma durante la Quinta Repubblica non è mai stato decretato. Il famigerato articolo 16 conferisce, in una serie di circostanze, poteri eccezionali al Presidente della Repubblica. Queste circostanze sono una “minaccia grave e immediata” alle istituzioni repubblicane, all’indipendenza della Nazione, all’integrità territoriale, all’esecuzione di impegni internazionali, e si combinano all’interruzione del “regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali”. In questi casi il Presidente può prendere “le misure richieste dalle circostanze”, un’espressione alquanto vaga e controversa, che lascia ampi poteri discrezionali al capo dello Stato. Tuttavia vi sono dei limiti all’azione del potere esecutivo, infatti l’Assemblea nazionale non può essere sciolta durante l’esercizio dei poteri eccezionali e passati trenta giorni il Consiglio costituzionale può verificare se le circostanze di cui sopra sussistano. L’articolo 16 è stato applicato una sola volta, quando nel 1961 il presidente de Gaulle impedì ai generali golpisti di rovesciarlo in seguito alla decisione di lasciare l’Algeria.

Post di Matteo Pugliese