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GLI STRUMENTI DELLA PESC (La politica estera europea)

Alla luce della prossima riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea vi proponiamo una sintesi del processo decisionale di tale consiglio, in riferimento all’opposizione greca di nuove sanzioni contro la Federazione Russa.

Post di Davide Valentini

Il trattato di Lisbona modifica i tipi di atti adottati nel settore della PESC. Sono stati sostituiti i precedenti strumenti quali le strategie comuni, le posizioni comuni e le azioni comuni. Oggi il Consiglio europeo e il Consiglio dell’UE adottano unicamentedecisioni relative a:
gli interessi e gli obiettivi strategici dell’Unione;
le azioni che l’Unione deve intraprendere;
le posizioni che l’Unione deve assumere;
le modalità di attuazione delle azioni e delle posizioni dell’Unione.
Si ricorda che nessun atto legislativo può essere adottato nel settore della PESC.

IL PROCESSO DECISIONALE

Il trattato di Lisbona non apporta sostanziali modifiche al processo decisionale nel settore della PESC. Pertanto, il Consiglio europeo è l’istituzione responsabile di definire gli orientamenti generali e le strategie dell’UE. Su questa base, il Consiglio dell’UE è quindi responsabile per l’elaborazione e l’attuazione delle misure di applicazione.
Per quanto riguarda la PESC, gli Stati membri e l’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza possiedono un diritto di iniziativa. L’alto rappresentante esercita tale diritto con il sostegno della Commissione. Inoltre, l’alto rappresentante deve informare e consultare regolarmente il Parlamento europeo sull’attuazione della PESC. In particolare provvede affinché le opinioni del Parlamento siano debitamente prese in considerazione.
Inoltre, l’unanimità rimane la regola generale per l’adozione delle decisioni del Consiglio e del Consiglio europeo per quanto riguarda la PESC. Tuttavia, il trattato di Lisbona introduce una specifica clausola passerella applicabile a tutta la PESC, fatte salve le decisioni con implicazioni militari o adottate nel settore della difesa. Grazie a questa clausola passerella, il Consiglio europeo può autorizzare il Consiglio a deliberare a maggioranza qualificata per l’adozione di talune misure.
Inoltre, l’articolo 31 del trattato UE prevede altre quattro eccezioni in cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Questo è il documento previsto sul sito di PESC (http://europa.eu/…/treaties/lisbon_treaty/ai0025_it.htm).

Si parla di “unanimità come regola generale ma, in situazioni particolari, di una possizione clausola “passerella” che può prevedere il voto a maggioranza qualificata per l’applicazione di determinate misure.

CLAUSOLE PASSERELLA

Le clausole passerella specifiche possiedono alcune particolarità procedurali rispetto alla clausola passerella generale. A titolo d’esempio, i parlamenti nazionali non dispongono generalmente del diritto d’opposizione loro riconosciuto dalla clausola generale. In altri casi, l’applicazione di alcune clausole specifiche può essere autorizzata con una decisione del Consiglio e non del Consiglio europeo, come avviene per la clausola generale. Le modalità d’applicazione delle clausole specifiche differiscono quindi caso per caso e sono descritte negli articoli dei trattati che prevedono la loro applicazione.

Esistono sei clausole passerella specifiche, applicabili:

– al quadro finanziario pluriennale (articolo 312 del trattato sul funzionamento dell’UE);
– alla politica estera e di sicurezza comune (articolo 31 del trattato UE);
– alla cooperazione giudiziaria in materia di diritto di famiglia (articolo 81 del trattato sul funzionamento dell’UE). Questa clausola specifica è l’unica per la quale i parlamenti nazionali conservano un diritto d’opposizione;
– alle cooperazioni rafforzate nei settori soggetti al voto all’unanimità o a una procedura legislativa speciale (articolo 333 del trattato sul funzionamento dell’UE);
– in materia sociale (articolo 153 del trattato sul funzionamento dell’UE);
– in materia ambientale (articolo 192 del trattato sul funzionamento dell’UE).

In questo caso, dunque, visto che si tratta di “sicurezza comune” credo SIA applicabile la clausola passerella che permette decisioni a maggioranza qualificata e non all’unanimità