Immigrazione fallito il vertice europeo

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Inutile fare tanti giri di parole, il vertice urgente dell’Unione Europea per la gestione dell’immigrazione e della questione libica, è fallito.
Nessun accordo sulla distribuzione degli immigrati in tutta Europa, nessun ponte aereo verso il nord Europa, solo un piccolo (irrisorio) aumento dei fondi per la missione di salvataggio Triton, i cui fondi passano da 30 a 120 milioni di euro. Nessun accordo su un eventuale intervento militare o di “polizia internazionale” in Libia, totale ed assoluta assenza dell’alleato americano.
Ricordiamo che lo stato italiano ha speso per l’operazione “Mare Nostrum” 120 milioni in un anno e nello stesso periodo,solo per gli immigrati presenti nei centri di accoglienza di terzo livello (20000 persone) 250 milioni, che sommati al costo del dispositivo navale evidenziano la cifra di 375 milioni di euro.
A queste cifre va aggiunto il costo dei centri di primo e secondo livello, per i quali abbiamo cifre nemo sicure, tuttavia ipotizzando prudenzialmente la presenza di altri 20000 ospiti per ulteriori 255 milioni arriviamo alla cifra di 630 milioni di euro in dodici mesi.
Considerate che il oggi in Italia sono presenti ancora 80000 immigrati, sui 150000 sbarcati nel 2014, più i 25000 sbarcati quest’anno.
Il governo vuole, per ammissione del presidente dell’ANCI Fassino, portare a 60000 i posti permanenti per l’accoglienza si terzo livello, con un costo annuo di 775 milioni di euro, ai quali va sommato il costo delle nostre unità nel canale di Sicilia.
Considerate che nel 2015 sono attese 500000 persone dalla Libia rispetto ai 150000 del 2014, quindi la richiesta di 60000 posti nei centri di residenza per immigrati saranno insufficienti.
Inoltre, secondo la convenzione di Dublino, i paesi europei potranno rifiutarsi di accogliere i clandestini sbarcati in Italia e, in caso di necessità, ordinarne l’espulsione verso l’Italia in qualsiasi momento secondo la convenzione di Dublino, che tratta dell’immigrazione e delle regole che l’Europa ha istituito.
Signori, siamo soli, facciamocene una ragione.

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Comment(31)

  1. che egoista questa europa! tanto vale chiedere aiuto alla Russia per la questione mediterranea

  2. Aspettiamoci il commento di quello che ci fa fare un volo! Del tipo: macché chiediamo aiuto alla russia, c****o c’entra Putin il tiranno! Freghiamocene, dai, facciamo la terza guerra mondiale che ho voglia di far fare un bel volo ai russi…

  3. Al di là del momento emotivo che spinge a intervenire sul canale di Sicilia, le regolamentazione di tali flussi non può passare attraverso un incontro straordinario.
    Occorrono politiche di lungo corso, ovvero interventi strutturali e di investimenti negli Stati dai quali vengono queste persone.
    Chiaramente e non ci si poteva aspettare altro, negli altri stati le regole vengono rispettate e come tale si sono appellati alla convezione di Dublino.
    Bisogna capire cosa c’è scritto in questa convenzione per poter poi affermare se tale incontro è stato un totale fallimento per colpa nostra o degli altri.

    La porta della Santa Madre Russia è sempre aperta per chi vorrà trasferirsi e vivere lì. Nessuno obbliga a stare qui. Ma se restate, invece di continuare a lamentarvi del vostro stato osannando quello degli altri, magari senza neanche esserci stati, rimboccatevi le maniche e partecipate alla vità politica e civile.

  4. Bisogna capire cosa c’è scritto in questa convenzione per poter poi affermare se tale incontro è stato un totale fallimento per colpa nostra o degli altri.
    No ma secondo lei gpc non lo conosce il contenuto…

    Ma parla lui, che si lamenta delle nostre istituzioni, ma per favore…

    Art. 1

    Ai fini della presente convenzione si intende per:
    straniero chi non è cittadino di uno Stato membro;
    domanda di asilo; domanda con cui uno straniero chiede ad uno Stato membro la protezione della convenzione di Ginevra invocando la qualità di rifugiato ai sensi dell’articolo 1 della summenzionata convenzione, modificata dal protocollo di New York;
    richiedente l’asilo: straniero che ha presentato una domanda di asilo in merito alla quale non è ancora stata presa una decisione definitiva;
    esame di una domanda di asilo: l’insieme dei provvedimenti relativi all’esame di una domanda di asilo, delle decisioni o delle sentenze ad essa afferenti, adottati dalle autorità competenti, ad eccezione delle procedure di determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda di asilo in virtù delle disposizioni della presente convenzione;
    titolo di soggiorno: qualsiasi autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che autorizzi il soggiorno di uno straniero nel suo territorio, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciate durante l’istruzione di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno o di una domanda di asilo;
    visto d’entrata: autorizzazione o decisione di uno Stato membro per consentire il transito di uno straniero attraverso il suo territorio, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni di ingresso;
    visto di transito: autorizzazione o decisione di uno Stato membro per consentire il transito di uno straniero attraverso il suo territorio o nella zona di transito di un porto o di un aeroporto, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni di transito.
    La natura del visto viene valutata in relazione alle definizioni di cui al paragrafo 1, lettere f) e g).
    Art. 2

    Gli Stati membri riaffermano i propri obblighi ai sensi della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York, senza alcuna limitazione geografica della sfera di applicazione di questi strumenti, e il loro impegno a cooperare coni servizi dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ai fini dell’applicazione di questi strumenti.

    Art. 3

    Gli Stati membri si impegnano affinché la domanda di asilo di qualsiasi straniero, presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio sia esaminata.
    La domanda è presa in esame da un solo Stato membro, secondo i criteri previsti dalla presente convenzione. I criteri di cui agli articoli da 4 a 8 si applicano seguendo l’ordine in cui sono presentati.
    La domanda è presa in esame da detto Stato in conformità della sua legislazione nazionale e dei suoi obblighi internazionali.
    Ogni Stato membro ha diritto di prendere in esame una domanda di asilo presentatagli da uno straniero, anche se detto esame non gli compete in virtù dei criteri definiti nella presente convenzione, a condizione che il richiedente l’asilo vi consenta.
    Lo stato membro competente secondo i succitati criteri è quindi liberato dai suoi obblighi che vengono trasferiti allo Stato membro che desidera prendere in esame la domanda di asilo. Quest’ultimo Stato informa lo Stato membro competente in conformità dei suddetti criteri, se quest’ultimo è stato adito con tale domanda.

    Ogni Stato membro mantiene la possibilità, conformemente alla propria legislazione nazionale, di inviare un richiedente l’asilo in uno Stato terzo, nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York.
    Il procedimento per la determinazione dello Stato membro che a norma della presente convenzione è competente per l’esame della domanda di asilo ha inizio allorché una domanda di asilo viene sottoposta ad uno Stato membro per la prima volta.
    Lo Stato membro al quale è presentata la domanda di asilo è tenuto alle condizioni di cui all’articolo 13 e al fine di concludere il procedimento di determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda di asilo, ad accettare il richiedente l’asilo che si trovi in un altro Stato membro ove abbia presentato una domanda di asilo dopo aver ritirato la sua domanda durante il procedimento di determinazione dello Stato competente.
    Tale obbligo cessa se il richiedente l’asilo ha lasciato nel frattempo il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o se uno Stato membro gli ha concesso un titolo di soggiorno di durata superiore a tre mesi.

    Art. 4

    Se ad un membro della famiglia del richiedente l’asilo è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York, in uno Stato membro ove risiede legalmente, questo Stato è responsabile dell’esame della domanda, purché gli interessati lo desiderino.

    Membro della famiglia sono esclusivamente il coniuge del richiedente l’asilo, i figli di età inferiore ai 18 anni, non sposati, oppure il padre o la madre se il richiedente l’asilo è egli stesso minore di età inferiore ai 18 anni non sposato.

    Art. 5

    Se il richiedente l’asilo ha un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo è quello che ha rilasciato tale titolo.
    Se il richiedente l’asilo è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo è quello che ha rilasciato il visto tranne nei seguenti casi:
    se il visto è quello rilasciato su autorizzazione scritta di un altro Stato membro, l’esame della domanda di asilo compete a quest’ultimo. Allorché uno Stato membro consulta preventivamente, per ragioni essenzialmente di sicurezza, le autorità centrali di un latro Stato membro, l’accordo di quest’ultimo non costituisce un’autorizzazione scritta ai sensi della presente disposizione;
    se il richiedente l’asilo, titolare di un visto di transito, presenta la sua domanda di un altro Stato membro nel quale non è soggetto all’obbligo del visto, l’esame della domanda di asilo compete a quest’ultimo Stato;
    se il richiedente l’asilo, titolare di un visto di transito, presenta la sua domanda nello Stato che gli ha rilasciato detto visto e che ha ricevuto conferma scritta da parte delle autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro di destinazione che lo straniero dispensato dall’obbligo di visto soddisfa le condizioni di ingresso vigenti in questo Stato, l’esame della domanda di asilo compete a quest’ultimo Stato.
    Se il richiedente l’asilo è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo è nell’ordine:
    lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, in caso di identica durata di validità di questi titoli, lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana;
    lo Stato che rilasciato il visto con la scadenza più lontana, quando i vari visti sono di analoga natura;
    quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato che ha rilasciato il visto di più lunga durata di validità o, in caso di identica durata di validità, lo Stato che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana. Tale disposizione non è applicabile qualora il richiedente sia titolare di uno o più visti di transito rilasciati su presentazione di un visto di entrata in un altro Stato membro. In questo caso è competente tale Stato membro.
    Se il richiedente l’asilo ha soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli hanno effettivamente consentito l’ingresso nel territorio di uno Stato membro, i paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fino a che lo straniero non abbia lasciato il territorio degli Stati membri.
    Qualora il richiedente l’asilo sia titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da più di due anni o di uno o più visti scaduti da più di sei mesi che gli hanno effettivamente consentito l’ingresso nel territorio di uno Stato membro e se lo straniero non è uscito dal territorio comune, è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda.

    Art. 6

    Se il richiedente l’asilo ha varcato irregolarmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da uno Stato non membro delle Comunità europee, la frontiera di uno Stato membro, e se il suo ingresso attraverso detta frontiera può essere provato, l’esame della domanda di asilo è di competenza di quest’ultimo Stato membro.

    La competenza di detto Stato è tuttavia esclusa qualora sia provato che il richiedente l’asilo ha soggiornato nello Stato membro nel quale ha presentato la sua domanda almeno sei mesi prima della presentazione della domanda stessa, in tal caso l’esame della domanda di asilo è di competenza di quest’ultimo Stato.

    Art. 7

    L’esame della domanda di asilo compete allo Stato membro responsabile del controllo dell’entrata dello straniero nel territorio degli Stati membri, a meno che, dopo essere legalmente entrato in uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, lo straniero non presenti la domanda di asilo in un altro Stato membro in cui è parimenti dispensato dal visto per l’ingresso nel suo territorio. In questo caso l’esame della domanda di asilo compete a quest’ultimo Stato.
    Fino all’entrata in vigore di un accordo tra gli Stati membri in materia di modalità di attraversamento dei confini esterni, lo Stato membro che autorizza un transito senza visto attraverso le zone di transito dei suoi aeroporti non è considerato responsabile del controllo dell’entrata, per viaggiatori che non escono dalla zona di transito.
    Qualora la domanda di asilo sia presentata al momento del transito in un aeroporto di uno Stato membro l’esame di detta domanda compete a quest’ultimo Stato.
    Art. 8

    Se lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo non può essere designato in base agli altri criteri previsti nella presente convenzione, l’esame della domanda di asilo è di competenza del primo Stato membro al quale essa è stata presentata.

    Art. 9

    Ogni Stato membro, anche se non competente per l’esame in base ai criteri previsti nella presente convenzione, può esaminare per motivi umanitari, in particolare di carattere familiare o culturale, una domanda di asilo a richiesta di un altro Stato membro, a condizione tuttavia che il richiedente l’asilo lo desideri.

    Se lo Stato membro interpellato accetta della richiesta, la competenza in merito viene ad esso trasferita.

    Art. 10

    Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo in base ai criteri previsti nella presente convenzione ha l’obbligo di:
    accettare alle condizioni di cui all’art.11, il richiedente l’asilo che ha presentato domanda in un altro Stato membro;
    condurre a termine l’esame della domanda di asilo;
    riammettere o riprendere alle condizioni di cui all’art.13 il richiedente l’asilo la cui domanda è in esame e che si trova irregolarmente in un altro Stato membro;
    riprendere alle condizioni di cui all’art.13 il richiedente l’asilo che abbia formulato una domanda di asilo in un altro Stato membro dopo aver ritirato la domanda oggetto d’esame;
    riprendere alle condizioni di cui all’art.13 lo straniero di cui ha respinto la domanda e che si trova irregolarmente in un altro Stato membro.
    Se uno Stato membro rilascia al richiedente l’asilo un titolo di soggiorno di durata superiore a tre mesi, gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) gli sono trasferiti.
    Gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) si estinguono se lo straniero in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo non inferiore a tre mesi.
    Gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) si estinguono se lo Stato competente per l’esame della domanda di asilo ha adottato e effettivamente applicato, successivamente al ritiro o al respingimento della domanda, le misure necessarie affinché lo straniero si rechi nel suo Paese di origine o in qualsiasi altro Paese nel quale possa legalmente recarsi.
    Art. 11

    Se lo Stato membro al quale una domanda di asilo è stata presentata ritiene che la competenza per l’esame di detta domanda incomba ad un altro Stato membro, esso può richiedere a quest’ultimo di accettare l’interessato quanto più rapidamente possibile e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo.
    Se la richiesta non è formulata entro sei mesi, l’esame della domanda di asilo è di competenza dello Stato al quale la domanda di asilo è stata presentata.

    La richiesta deve essere corredata dei dati occorrenti alle autorità dello Stato cui è stata sottoposta la richiesta per poter riconoscere la competenza di questo Stato in base ai criteri definiti dalla presente convenzione.
    La determinazione dello Stato competente in applicazione di tali criteri è effettuata sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente l’asilo ha presentato per la prima volta la sua domanda ad uno Stato membro.
    Lo Stato membro ha l’obbligo di pronunciarsi in merito alla richiesta entro tre mesi dalla data di presentazione della stessa. La mancata risposta alla scadenza di tale termine equivale all’accettazione della richiesta.
    Il trasferimento del richiedente l’asilo dallo Stato membro ove è stata presentata la domanda di asilo allo Stato membro competente deve avvenire al massimo un mese dopo l’accettazione della richiesta o un mese dopo la conclusione della procedura contenziosa eventualmente avviata dallo straniero contro la decisione di trasferimento qualora la procedura ha effetto sospensivo.
    Le modalità specifiche per l’accettazione dell’interessato potranno essere ulteriormente precisate da disposizioni adottate in applicazione dell’articolo 18.
    Art. 12

    Se una domanda di asilo è presentata presso le competenti autorità di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo spetta allo Stato membro nel cui territorio il richiedente si trova. Detto Stato è informato senza indugio dallo Stato membro cui è stata presentata la domanda e, quindi, ai fini dell’applicazione della presente convenzione, esso è considerato come lo Stato membro presso il quale la domanda di asilo è stata presentata.

    Art. 13

    Se una domanda di asilo è presentata presso le competenti autorità di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo spetta allo Stato membro cui è stata presentata la domanda e, quindi, ai fini dell’applicazione della presente convenzione, esso è considerato come lo Stato membro presso il quale la domanda di asilo è stata presentata.

    Art. 14

    La riaccettazione di un richiedente l’asilo nei casi di cui all’articolo 3, paragrafo 7 e all’articolo 10 avviene secondo le seguenti modalità:
    la richiesta di riaccettazione deve essere corredata dei dati occorrenti allo Stato cui detta richiesta è stata presentata per constatare la propria competenza conformemente all’art. 3, paragrafo 7 e all’art. 10;
    lo Stato cui viene richiesta la riaccettazione ha l’obbligo di rispondere nel termine di otto giorni a decorrere dalla data della richiesta. Esso è tenuto a riaccettare effettivamente il richiedente l’asilo entro i più brevi termini e al massimo entro un mese dall’accettazione della ripresa a carico.
    Le modalità specifiche per la riaccettazione potranno essere ulteriormente precisate da disposizioni adottate in applicazione dell’art. 18.
    Art. 15

    Gli Stati membri procedono a scambi reciproci riguardanti:
    le disposizioni legislative o regolamentari o le prassi nazionali o applicabili in materia di asilo;

    i dati statistici relativi al numero mensile di richiedenti l’asilo e alla loro ripartizione per nazionalità. essi vengono trasmessi trimestralmente tramite il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne assicura la diffusione agli Stati membri, alla Commissione delle Comunità europee e all’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

    Gli Stati membri possono procedere a reciproci scambi riguardanti:
    le informazioni di carattere generale sulle nuove tendenze in materia di domande di asilo;

    le informazioni di carattere generale sulla situazione nei Paesi di origine o di provenienza dei richiedenti l’asilo.

    Se lo Stato membro che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 desidera che le stesse siano considerate riservate, gli altri Stati membri devono rispettare tale loro carattere.
    Art. 16

    Ogni Stato membro comunica a qualsiasi Stato membro che ne faccia domanda le informazioni di carattere personale necessarie per:
    determinare lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo;

    l’esame della domanda di asilo;

    esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

    Dette informazioni possono riguardare esclusivamente:
    i dati personali del richiedente ed eventualmente dei membri della sua famiglia (cognome, nome – eventualmente cognome precedente – soprannomi o pseudonimi, nazionalità – attuale e precedente – data e luogo di nascita);

    i documenti d’identità e di viaggio (dati, durata di validità, data di rilascio, autorità che li ha rilasciati, luogo del rilascio, ecc.);

    gli altri elementi necessari per l’identificazione del richiedente;

    i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;

    i documenti di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;

    il luogo in cui è stata presentata la domanda;

    la data dell’eventuale presentazione di una precedente domanda di asilo, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato della procedura e l’eventuale decisione adottata.

    Uno Stato membro può inoltre chiedere ad un altro Stato membro di comunicare i motivi invocati dal richiedente l’asilo a sostegno della sua domanda e, se del caso, i motivi della decisione presa nei suoi confronti. Spetta allo Stato membro richiesto giudicare se può o meno dare seguito alla richiesta presentatagli. Comunque la comunicazione di dette informazioni è subordinata all’assenso del richiedente l’asilo.
    Lo scambio di informazioni si fa su richiesta di uno Stato membro e può aver luogo esclusivamente tra le autorità la cui designazione, da parte di ogni Stato membro, è comunicata al Comitato di cui all’articolo 18.
    Le informazioni fornite possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ogni Stato membro queste informazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni aventi il compito di:
    determinare lo stato competente per l’esame della domanda di asilo;

    esaminare la domanda di asilo;

    dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

    Lo Stato membro che trasmette i dati ne cura l’esattezza e l’attualità.
    Qualora risulti che i dati forniti da detto Stato membro sono inesatti o non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne sono immediatamente informati. Essi debbono rettificare tali dati o eliminarli.

    Il richiedente l’asilo ha diritto a farsi comunicare, su richiesta, i dati trasmessi che, lo riguardano, fintantoché sono disponibili.
    Se egli constata che tali dati sono inesatti o non avrebbero dovuto essere trasmessi, egli ha il diritto ad ottenere che essi vengano rettificati o eliminati. Questo diritto è esercitato alle condizioni previste al paragrafo 6.

    La trasmissione e la ricezione delle informazioni scambiate è oggetto di annotazione in ogni Stato membro interessato.
    Questi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario ai fini per cui essi sono stati scambiati. la necessità di conservarli deve essere valutata al momento opportuno dallo Stato membro interessato.
    . In ogni caso alle informazioni comunicate è accordata almeno la stessa protezione di quella che lo Stato destinatario riserva a informazioni di tipo analogo.
    . Se i dati non sono trattati automaticamente, ma in altra maniera, ogni Stato membro prende misure appropriate per garantire l’osservanza del presente articolo mediante controlli efficaci. Se uno Stato membro dispone di un servizio del tipo di quello menzionato al paragrafo 12 esso può incaricare tale servizio di assumere i compiti di controllo.
    . Se uno o più Stati membri desiderano informatizzare il trattamento di tutti o di parte dei dati di cui ci paragrafi 2 e 3, l’informatizzazione è ammessa soltanto se gli Stati interessati hanno adottato una legislazione applicabile a tale trattamento che attui i principi della convenzione di Strasburgo del 28 febbraio 1981 per la protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, e se hanno affidato ad un’istanza nazionale adeguata il controllo indipendente del trattamento e l’uso dei dati trasmessi conformemente alla presente convenzione.
    Art. 17

    Ogni Stato membro può presentare al comitato di cui all’articolo 18 progetti di revisione della presente convenzione, aventi lo scopo di eliminare le difficoltà riscontrate nella sua attuazione.
    Se si rileva necessaria una revisione o una modifica della presente convenzione in funzione della realizzazione delle finalità dell’articolo 8 A del trattato che istituisce la Comunità economica europea, collegata in particolare all’instaurazione di una politica di asilo armonizzata e di una politica comune in materia di visti, lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio delle Comunità europee organizza una riunione del Comitato di cui all’articolo 18.
    Le revisioni o le modifiche della presente convenzione sono adottate dal Comitato di cui all’articolo 18. Esse entrano in vigore conformemente all’articolo 22.
    Art. 18

    Qualora per uno Stato membro si presentino rilevanti difficoltà a seguito di un mutamento sostanziale delle circostanze nelle quali è stata conclusa la presente convenzione, detto Stato può rivolgersi al Comitato di cui all’articolo 18 affinché quest’ultimo proponga agli Stati membri misure per far fronte a questa situazione o adotti le revisioni o le modifiche che risulta necessario apportare alla presente convenzione e che entrano in vigore alle condizioni previste all’articolo 16, paragrafo 3.
    Se al termine di un periodo di sei mesi la situazione di cui al paragrafo 1 persiste, il Comitato, deliberando conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, può autorizzare lo Stato membro interessato da questo mutamento a sospendere provvisoriamente l’applicazione delle disposizioni della convenzione; questa sospensione non deve ostacolare il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 8 A del trattato che istituisce la Comunità economica europea o contravvenire ad altri obblighi internazionali degli Stati membri.
    Durante la sospensione di cui al paragrafo 2 il Comitato, se non ha ancora raggiunto un accordo, prosegue i suoi lavori allo scopo di rivedere le disposizioni della presente convenzione.
    Art. 19

    E’ istituito un Comitato composto da un rappresentante del governo di ogni Stato membro.
    La Presidenza di tale Comitato spetta allo Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio delle Comunità europee.

    La Commissione delle Comunità europee può assistere ai lavori del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al paragrafo 4.

    Il Comitato esamina, su richiesta di uno o più Stati membri, qualsiasi problema di carattere generale relativo all’applicazione e all’interpretazione della presente convenzione.
    Il Comitato adotta le misure di cui all’articolo 11, paragrafo 6 e all’articolo 13, paragrafo 2 e dà l’autorizzazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

    Il Comitato adotta a norma dell’articolo 16 e 17 le revisioni o le modifiche della presente convenzione.

    Il Comitato adotta le sue decisioni all’unanimità, salvo quando delibera l’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2; in quest’ultimo caso esso adotta le sue decisioni alla maggioranza di due terzi dei voti dei suoi membri.
    Il Comitato stabilisce le proprie norme procedurali e può creare gruppi di lavoro.
    Il segretariato del Comitato e dei gruppi di lavoro è affidato al segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee.

    Art. 20

    Per quanto concerne il Regno di Danimarca, le disposizioni della presente convenzione non applicabili alle isole Faeroer ed alla Groenlandia, salvo dichiarazione contraria del regno di Danimarca. Tale dichiarazione può essere fatta in qualsiasi momento mediante comunicazione al governo dell’Irlanda che ne informa i governi degli altri Stati membri.

    Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo della Repubblica francese.

    Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

    Per quanto riguarda il Regno Unito, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili al Regno Unito stesso ed ai territori europei di cui esso assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero. Esse non sono tuttavia applicabili al Bailiwick of Jersey ed all’Isola di Man, salvo dichiarazione contraria del regno Unito. Tale dichiarazione può essere fatta in qualsiasi momento mediante comunicazione al Governo dell’Irlanda che ne informa i Governi degli altri Stati membri.

    Art. 21

    E’ esclusa la possibilità di formulare riserve alla presente convenzione.

    Art. 22

    La presente convenzione è aperta all’adesione di qualsiasi Stato che diventi membro delle Comunità europee.
    Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo dell’Irlanda.

    La presente convenzione entra in vigore per ciascuno Stato che vi aderisca il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.
    Art. 23

    La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo dell’Irlanda.
    Il governo dell’Irlanda notifica ai governi degli altri Stati membri il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di ratificazione.
    La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dello Stato firmatario che espleterà per ultimo tale formalità.
    Lo Stato depositario degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione informa gli Stati membri della data di entrata in vigore della presente convenzione.

    Fatto a Dublino, addì quindici giugno millenovecentonovanta, a Roma, addì sette dicembre millenovecentonovanta e a Lussemburgo, addì tredici giugno millenovecentonovantuno, in esemplare unico, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, il cui testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede ed è depositato negli archivi del Governo d’Irlanda che provvederà a rimettere copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri.

  5. OK.Grazie a Gpc per la puntuale informazione. Inoltre da votante per l’Europa unita, ora sono un euroscettico. Questa Europa è falsa , artificiale , di parte ….basta voterò contro appena potrò.!

  6. Ovvio,
    Bisogna avere le palle di stracciare accordi che vanno contro il significato di comunità.

    Bisogna avere le palle di fare un po’ i propri interessi come gli altri Paese fanno già da tempo a spese degli imbecilli di turno, cioè l’Italia.

    Io, da parte mia, non capisco il senso dell’esistenza dello status di profugo o rifugiato.
    Questo non doveva significare vivere sulle spalle dello Stato ospitante. Doveva semplicemente significare che potevi essere ospitato ma ti dovevi mantenere da solo. Altrimenti ti cercavi un’altra nazione.

    Del resto quando vengono qua e si lamentano che vogliono internet mi viene da ridere. A casa loro avevano i cessi personali? Avevano chi gli faceva le pulizie? Avevano internet? Allora avevano a rimanerci.

  7. Lux sono d’accordo con te sulla prima parte del post. Per la seconda mi chiedo se queste notizie non siano diffuse da media al sol scopo di creare rabbia nei confronti dei migranti. Poi penso a tutte le guerre promosse dai nostri governi ” civili ” che come primo risultato causano morti e sfollati . Non giustifico , ma la negazione di tutti a priori no non può essere. Penso alle donne e soprattutto ai bambini vittime primarie di qualsiasi conflitto, a loro i governi tutti non possono voltare le spalle. L’unica nostra certezza sono loro , il futuro è loro in modo che le ingiustizie subite oggi siano speranza per il domani. Senza questa certezza cosa ci resta?

    1. Sono senza documenti. Nessuno ha garanzia che arrivino da Paesi in guerra. Tanto più che non sono libici nè siriani. Son troppo neri.

  8. Prima andiamo a bombardarli e poi ci lamentiamo di quattro profughi in confronto alle decine di mln di sfollati che abbiamo causato…bah.

    1. Fandonie.
      Arrivano senza documenti. Da dove arrivano? Possono dire qualunque cosa.

      Paesi in guerra? Siria, Libia, Iraq. Invece sbarcano NERI.

      La maggior parte di loro non viene da Paesi in guerra a meno che non sia tutta l’Africa in guerra.

      Poi cosa vuol dire Paese in guerra?
      Supponiamo che in Italia ci sia una guerra tra Livorno e Pisa. Allora tutti gli italiani sono potenziali profughi?

      Se lei crede alle fandonie che ci propinano la invito a partecipare con i suoi beni e con i suoi soldi alla causa dell’accoglienza dei migranti.

      Che la mettano su base volontaria o con referendum
      Vorrei vedere se domani facessero un referendum del tipo “10 centesimi di aumento sui carburanti per i migranti. SI o NO?” cosa voterebbero tutti i ben pensanti ed ipocriti italiani.

  9. Non è questione di essere ben pensanti o meno… Anche nei paesi dove abitano i ” neri” ci sono guerre ( ad es Boko Haram)… Comunque, i migranti fanno comodo a tutti, poiché fanno quei lavori che noi non vogliamo più fare, qui, in Europa: Sarà anche per questo che il vertice è fallito. Ma quali fandonie, ma si informi lei prima di parlare, che i problemi veri non sono quattro profughi ma i terroristi, gli estremisti, e la sofferenza umana di intere popolazioni: loro hanno meno, molto meno di noi e cominciano a PRETENDERE di più : neppure mettendo le mine nel mare li bloccheremmo, dato che passano dall est europa per la maggiorparte… Tanto vale aiutarli a casa loro, ma proprio qui sta il problema: come fare?
    Comunque anche istituendo dei campi profughi, ad esempio, tutto avrebbe un costo… Ma credo che glielo dobbiamo, dopo averli impoveriti: in Kenya ad esempio le nostre multinazionali vanno a coltivare i fiori che poi arrivano nelle nostre fiorerie…si sono stufati, semplicemente.

  10. Ah si, l’Europa partecipa alle spese di mantenimento dei profughi per più della metà… E non è certo qualche miliardo a mandarci in rovina, bensì le spese sconsiderate che hanno portato all’aumento del debito pubblico, problema presente da decenni, altro che profughi…

  11. “Comunque, i migranti fanno comodo a tutti, poiché fanno quei lavori che noi non vogliamo più fare, qui, in Europa”

    Alex, dopo questo ho già capito che è inutile discutere con persone come lei. Credere a queste cavolate dimostra la condizione dell’italiano medio.
    Come scrissi nell’altro post della lettera dell’Ammiraglio la colpa risiede nel popolo italiano.
    Popolo che se ne infischia del proprio Paese ma piuttosto si fa paladino di tanti bei pensieri. Poi magari non si lascia spazio vitale all’italiano nostro vicino di casa.

    Continui pure a farsi prendere in giro ed a farsi invadere.
    Lei si senta pure in colpa.

    Aiutarli a casa loro sarebbe la cosa più sensata. Costa? Beh, anche adesso costa ed inoltre porta disagio sociale nel nostro territorio.

    Paura del terrorismo? Cosa assicura che non arrivino anche i terroristi mischiati agli altri immigrati?

  12. No, dall est europa arrivano anche africani:

     In alcuni casi poi gli emigranti africani utilizzano la rotta dell’est europeo: atterrano con un visto turistico in Ucraina e proseguono verso Slovacchia e Poloniaalla volta dell’Ue. 
    Wikipedia

    luoghi di partenza, prosegue il ricercatore dell’Ispi, sono l’Africa orientale, con la Somalia, il Sud Sudan e l’Eritrea, lacerati da duri conflitti, ma anche quella occidentale, con la Nigeria “dove più dell’80% della popolazione vive in povertà e nel quale il conflitto innescato dalla milizia jihadista Boko Haram sta mietendo centinaia di vittime”, il Mali, il Burkina Faso, il Ghana, il Niger, il Senegal ed altri paesi. Molti inoltre sono anche i siriani che fuggono dal loro paese scappando verso l’Europa.

    “Le rotte sono molteplici”, dice Casale, “ma confluiscono fondamentalmente in due grandi direttrici”, di cui la prima è quella che “risalendo dall’Africa orientale verso il Sudan raggiunge la Libia e poi l’Italia”, mentre la seconda è quella che “attraversando Burkina Faso, Niger o Mali arriva sempre in Libia”. È quello libico quindi il territorio in cui convergono i profughi africani, il quale dopo i recenti sconvolgimenti politici e sociali è diventato il punto di confluenza delle rotte migratorie di quasi tutta l’Africa.

    Una nuova rotta inoltre, che si sta consolidando sempre più, è quella dei siriani che fuggono dalla guerra, che prevalentemente si rifugiano in Giordania o in Turchia ma che arrivano a raggiungere in parte anche l’Europa.

    The economist.

    1. Ripeto, se c’è la guerra tra Livorno e Pisa non significa che sia guerra in tutta l’Italia.

      Poi comunque io non mi sento in obbligo di dover spendere le poche risorse del mio Paese per degli stranieri. Abbiamo troppi problemi interni per poterci accollare anche gli stranieri.

      Poi rimango dell’idea che il disagio sociale che creano è enorme con anche possibilità di infiltrazioni terroristiche e con un sicuro aumento della delinquenza.

      Ripeto, se ti senti di aiutarli aiutali tu. Questo è il problema. Che gravano su tutti noi.

    2. Visto che ci sono cittadini italiani che non hanno alcun aiuto vedo alquanto ridicolo per un Paese serio e che dovrebbe essere sovrano mantenere parassiti. Si, perchè siccome giocano sul fatto di farsi mantenere come profughi, sono dei parassiti.

      Sono razzista? Sono xenophobo? Sono cattivo? Meglio così che cretino.

  13. Qui si sfocia nel razzismo…

    Le risorse ci sono, solo che vengono usate per costruire ponti che crollano, solo per citare un esempio.

    Anche se credo che l’idea migliore sia aiutarli nei vari paesi… Ma per farlo bisognerebbe smettere di rubare loro le risorse naturali…cosa che non ci conviene, dunque li lasciamo affogare…

    1. La Sicilia, ad esempio: 22% di disoccupazione, 50% di disoccupazione giovanile, decine di migliaia di NEET. Centri urbani con negozi che chiudono uno dopo l’altro, famiglie senza futuro. Periferie delle tre grandi città che naufragano fra degrado, miseria e delinquenza…

  14. Lux sono d’accordo con te sul punto del mancato aiuto dei nostri … Ma non è colpa degli immigrati se qui ad es non c’è il salario minimo mensile come in francia o Germania: mica decidono loro eh, decidono i cittadini che non hanno mai protestato per averlo ad esempio, e i politici, ma certo non i ” neri”… È inutile prendersela con gli immigrati se poi il problema siamo noi italiani…

    Salvo, il caso della Sicilia è emblematico… Però le politiche economiche italiane non le hanno decise gli immigrati! Se la colpa è di qualcuno, è di noi cittadini ( magari non tutti certo) che ne abbiamo vigilato ne ci siamo veramente interessati della cosa pubblica.

    E per tornare agli immigrati negli alberghi… Nella mia zona gli albergatori sono contenti persino, perché se non fosse per questi ” clienti”, avrebbero chiuso i battenti da un pezzo, a causa del crollo delle presenze… E ricordo che negli alberghi e affini lavorano centinaia di migliaia di persone.

    Quindi non diamo la colpa agli immigrati se il sistema italia, per certi aspetti, non funziona, dato che loro sono letteralmente gli ultimi arrivati.
    Prendiamocela casomai con i veri colpevoli del mancato futuro…

    1. Ma cosa c’entra,

      Poi dovremmo ringraziare gli immigrati che “salvano” gli alberghi?
      Perchè arrivano e strisciano le loro carte per pagarne il conto? O per caso lo si paga noi? Te sei contento di buttare una parte delle tasse che paghi per mantenere tutto questo carrozzone attorno all’accoglienza? Quando la sanità peggiora ogni giorno, le strade peggiorano ogni giorno, le infrastrutture peggiorano ogni giorno!

      Ma ti rendi conto che l’abominio e sentirsi in dovere di spendere un sacco di soldi e risorse per delle persone che non sono cittadini del nostro Paese, portano anche problemi sociali e tutto questo quando hai di problemi importanti che coinvolgono i cittadini italiani.

      Gli immigrati non saranno responsabili della nostra situazione ma questo non gli da il diritto di passare avanti al popolo italiano e di ledere la libertà di quest’ultimo. Perchè non mi venire a dire che non portano degrado, problemi ad uscire la notte ed un aumento della delinquenza.
      Se uno Stato da la precedenza agli stranieri prima che ai propri viene meno al dovere primo che dovrebbe avere uno Stato, cioè quello di salvaguardare e tutelare gli interessi dei propri cittadini.

      Allora a questo punto non ha più senso parlare di Stati e cittadini di essi. Facciamo tutto un minestrone e fondiamo un unico Stato che si chiama Mondo.

      Poi se uno difende il suo popolo semplicemente applicando quello che sarebbe il dovere di ogni governo e di ogni Stato viene definito razzista?

      Ma vi rendete conto che gli italiani sono il popolo più razzista della storia? Si, verso se stesso!!!!!

      Io sono dell’idea che non debbano esistere parassiti. E i parassiti sono tutti coloro che vivono e gli fa comodo vivere sulle spese della comunità senza dare qualcosa in cambio.
      E in questo non vi sono solo una buona parte degli immigrati (prima di sentirmi dare del razzista) ma anche i ragazzi dei centri sociali, un mucchio di italiani che riescono a vivere di aiuti statali grazie alle loro conoscenze (quindi senza averne diritto), i vari truffatori che riscuotono pensioni senza averne diritto, gli zingari ecc ecc.

      Che esempio vogliamo dare ai nostri figli? Che il parassita è più furbo e loro saranno i locchi che pagheranno le tasse?

      No via, questo Paese è irrecuperabile proprio per colpa del suo popolo. Altro che Renzi o altri personaggi. Tra un po’ mi dovrò sentir dire che dovrò lasciare il mio lavoro per darlo ad un immigrato perchè dovrei sentirmi in colpa che la Francia e gli USA con l’Italia d’accordo hanno tirato due bombe in Libia o causato una rivolta in Nigeria.

  15. Forse chi governa ha in mente proprio uno Stato mondiale e per quella prospettiva lavora.

  16. Infatti i parassiti veri non sono gli immigrati molte vote, ma i pensionati d’oro ad esempio… E non, si esce più da anni nelle strade, non perché ci stanno i neri, ma per la mafia nostrana, ad esempio… La mafia che non ci siamo mai impegnati a debellare.
    Prima gli italiani dunque, ma se le cose fossero fatte bene, non sarebbe un problema mantenere pochi immigrati…

  17. Alex, apri gli occhi perché forse dove stai tr sono davvero 4 gatti. Qua io vedo zone dove non senti quasi più parlare italiano tra slavi e neri.

    Poi pensala come ti pare. Per me te e chi ka pensa cone te è complice in quello che sta succedendo a livello di immigrazione sregolata e costo sulla società.
    Quando parlo di centri sociali mi riferisco proprio a quelli. Stai tranquillo che almeno io so di cosa parlo.

  18. Sono consapevole anch’io di quanto dico… È vero che certe zone sono in mano agli stranieri….ma, ripeto, il, problema sono gli italiani che rubano risorse agli altri italiani, e il problema immigrazione è secondario se paragonato all enormità delle risorse sottratte alle casse dello Stato dagli evasori ad esempio… Quindi è inutile cercare un nemico esterno, il diverso, l’ultimo morto di fame, se poi noi abbiamo fior fiore di gente in giacca e cravatta che non solo ruba le risorse a loro, bensì anche a noi, loro concittadini di nome ma non di fatto.

  19. Ad esempio io sono andato a Brescia, e c’erano tantissime persone di colore… Mi sembrava di essere in africa giuro… Però da qualche parte dovranno pur stare, anche se sono contrario alla loro ghettizzazione… Bisognerebbe aiutarli a casa loro…(e non sarebbe un problema di costi.. Lei lo sa che su 10 dollari, 9 sono fatti dalla finanza?)… Comunque, lei come propone di risolvere il problema immigrazione?

    1. Se dobbiamo proprio aiutarli allora troviamo il modo di aiutarli a casa loro.

      Ma a me basta difendere i miei confini. Perche mi dovrei sentire in dovere di aiutarli? E perche solo l’Italia?

      La natura è cosi. Qualcuno verrà lasciato indietro, è l’evoluzione.

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